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Legge 269/2003 — Anno 2022

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Altri anni per Legge 269/2003

Gestione separata INPS: niente contributi sotto i 5.000 euro
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense, sostenendo l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per l'anno 2011. Il professionista aveva prodotto un reddito inferiore a 5.000 euro. La Corte d'Appello ha respinto la richiesta dell'ente, rilevando che l'INPS non aveva dimostrato l'esercizio abituale della professione. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che l'accertamento dell'abitualità dell'attività è una valutazione di fatto riservata ai giudici di merito. Di conseguenza, l'INPS perde la causa e non può pretendere i contributi richiesti, confermando che sotto la soglia dei 5.000 euro, senza prova di abitualità, non scatta l'obbligo previdenziale.
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Responsabilità amministratore di fatto: lo schermo fittizio cade
L'Agenzia delle Entrate ha emesso avvisi di accertamento per frode fiscale contro il presunto amministratore di fatto di una società. La Commissione Tributaria Regionale ha annullato l'atto ritenendo che le sanzioni tributarie gravino solo sulla società. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che la responsabilità amministratore di fatto sussiste se la società è una mera finzione creata per scopi illeciti a esclusivo vantaggio della persona fisica. La sentenza è stata cassata con rinvio per accertare il ruolo effettivo del contribuente.
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Cancellazione della società e debiti fiscali: sanzioni azzerate
A seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, l'Amministrazione Finanziaria ha notificato avvisi di accertamento per maggiori imposte e sanzioni agli ex soci e all'ex liquidatore. La Corte di Cassazione ha chiarito le regole sulla cancellazione della società e debiti fiscali. I giudici hanno stabilito che i debiti d'imposta si trasferiscono ai soci nei limiti di quanto riscosso in liquidazione, mentre l'ex liquidatore non ha legittimazione processuale per i debiti sociali della società estinta. Soprattutto, la Corte ha sancito l'intrasmissibilità delle sanzioni tributarie ai soci e al liquidatore dopo l'estinzione dell'ente. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato le sanzioni inflitte agli ex soci e ha escluso la responsabilità processuale dell'ex liquidatore per i debiti sociali.
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Iscrizione Gestione separata: l’obbligo anche con redditi minimi
L'INPS ha contestato l'esonero di un ingegnere dall'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2008. La Corte d'Appello aveva giudicato illegittima l'iscrizione d'ufficio decisa dall'ente previdenziale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'obbligo di iscrizione Gestione separata scatta per chiunque svolga un'attività professionale abituale, anche se non esclusiva, qualora il reddito non sia assoggettato alla cassa previdenziale di categoria. La soglia dei 5.000 euro rileva solo per il lavoro autonomo occasionale, mentre per l'attività abituale l'obbligo sussiste a prescindere dal reddito. La sentenza è stata cassata con rinvio per accertare l'effettiva abitualità dell'attività del professionista.
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Iscrizione alla Gestione separata INPS: no con redditi minimi
L'INPS ha richiesto l'iscrizione d'ufficio di un avvocato alla Gestione separata per l'anno 2010. Il professionista, pur iscritto all'albo, non era iscritto alla Cassa Forense e aveva percepito un reddito annuo inferiore a cinquemila euro, pari a circa mille euro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che l'iscrizione alla Gestione separata INPS richiede il requisito dell'abitualità dell'attività professionale. La semplice iscrizione all'albo o il possesso della partita IVA non costituiscono una prova automatica di abitualità. Spetta all'INPS dimostrare che l'attività non sia occasionale, mentre un reddito molto basso rappresenta un forte indizio di occasionalità. L'ente previdenziale perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese processuali.
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Iscrizione alla Gestione separata INPS: no se il reddito è basso
L'ente previdenziale ha iscritto d'ufficio un avvocato alla Gestione separata per l'anno 2009. Il professionista ha contestato il provvedimento, evidenziando che il proprio reddito annuo era inferiore a 5.000 euro e che l'attività era meramente occasionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale, confermando che l'iscrizione alla Gestione separata INPS richiede il requisito dell'abitualità dell'attività professionale. La produzione di un reddito modesto costituisce un forte indizio di occasionalità che spetta all'ente previdenziale smentire con prove concrete. Di conseguenza, la semplice iscrizione all'albo o il possesso di una partita IVA non bastano a far scattare l'obbligo contributivo in automatico, dovendo il giudice valutare caso per caso. Vince il professionista, con condanna dell'ente al pagamento delle spese di giudizio.
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Gestione Separata INPS: niente contributi sotto i 5.000 euro
L'INPS ha richiesto a un avvocato il pagamento dei contributi previdenziali alla Gestione Separata INPS per l'anno 2009. Il professionista, iscritto all'Albo ma non alla Cassa Forense, aveva percepito un reddito annuo inferiore a 5.000 euro (precisamente 3.434 euro). La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per i professionisti iscritti ad albi professionali richiede l'esercizio abituale dell'attività. Se il reddito è inferiore alla soglia di 5.000 euro, spetta all'INPS dimostrare che l'attività è stata svolta in modo abituale e non occasionale. Non avendo l'ente previdenziale fornito tale prova, l'avvocato non deve pagare alcuna somma.
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Iscrizione alla Gestione Separata: reddito basso ma contributi dovuti
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato, iscritto all'albo ma non alla Cassa Forense, per i redditi prodotti negli anni 2009 e 2010. La Corte d'Appello aveva escluso l'obbligo contributivo poiché il reddito annuo era inferiore a 5.000 euro, ritenendo l'attività occasionale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'esiguità del reddito non dimostra da sola l'occasionalità del lavoro. L'abitualità dell'attività professionale va valutata all'inizio (ex ante) tramite indizi come l'apertura della partita IVA o l'iscrizione all'albo, e non solo alla fine (ex post) in base al guadagno. Di conseguenza, l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata deve essere rivalutato dal giudice di merito applicando questi corretti criteri.
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Iscrizione gestione separata: obbligo anche sotto i 5.000 euro
L'INPS ha impugnato la sentenza che esentava un professionista dal pagamento dei contributi poiché il suo reddito annuo era inferiore a 5.000 euro. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo che l'iscrizione gestione separata è obbligatoria per chiunque eserciti un'attività libero-professionale in modo abituale, anche se non esclusivo. La soglia di esenzione dei 5.000 euro si applica unicamente alle attività di lavoro autonomo occasionale. L'abitualità dell'attività deve essere valutata dal giudice sulla base di indizi concreti, come l'apertura della partita IVA o l'iscrizione all'albo, e non può essere esclusa automaticamente solo a causa di un basso reddito. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio per un nuovo esame.
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Iscrizione Gestione Separata: reddito basso ma obbligo attivo
L'INPS ha richiesto il pagamento dei contributi previdenziali a un avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa forense, per redditi inferiori a 5.000 euro. La Corte d'Appello aveva escluso l'obbligo ritenendo l'attività occasionale solo per via del basso reddito. La Cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, stabilendo che l'obbligo di iscrizione Gestione Separata dipende dall'esercizio abituale della professione, valutato ex ante tramite indizi come la partita IVA attiva e l'iscrizione all'albo, e non ex post dal solo ammontare del reddito. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Cartella di pagamento: l’ente impositore risponde dei vizi
Il Contribuente, ex amministratore di una società, impugna una cartella di pagamento per sanzioni tributarie collegate a violazioni societarie. La Commissione Tributaria Regionale dichiara inammissibile il ricorso per mancata chiamata in causa del concessionario della riscossione e per definitività dell'accertamento societario. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Contribuente. I giudici stabiliscono che la legittimazione passiva spetta all'ente impositore quando si contestano vizi di motivazione della cartella di pagamento. Inoltre, la Cassazione rileva che la causa sulle sanzioni dell'amministratore è strettamente dipendente dal giudizio sull'accertamento della società, ancora pendente. Di conseguenza, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale per un nuovo esame.
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Iscrizione alla Gestione Separata: conta l’abitualità, non il reddito
Un avvocato, iscritto all'albo ma non alla Cassa forense, contesta la richiesta dell'Ente Previdenziale di iscriversi alla Gestione separata per gli anni 2009 e 2010. La Corte d'Appello esclude l'obbligo per il 2009 poiché il reddito era inferiore a 5.000 euro, ma conferma l'obbligo per il 2010 senza pronunciarsi sulla prescrizione sollevata dal professionista. La Cassazione accoglie entrambi i ricorsi. Chiarisce che l'iscrizione alla Gestione Separata per i professionisti dipende dall'abitualità dell'attività (valutata ex ante con indizi come la partita IVA) e non dal superamento della soglia di 5.000 euro, che si applica solo alle attività occasionali. Inoltre, stabilisce che la prescrizione dei contributi previdenziali, operando di diritto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice. La causa viene rinviata per un nuovo esame.
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