La Corte d'Appello ha confermato l'illegittimità del contributo di solidarietà imposto da un ente previdenziale privatizzato sulla pensione di un suo iscritto. Ribadendo un principio consolidato della Corte di Cassazione, i giudici hanno stabilito che tali enti non hanno il potere di introdurre prelievi forzosi su trattamenti pensionistici già liquidati. La decisione ha comportato la condanna dell'ente alla restituzione delle somme trattenute, con interessi decorrenti da ogni singolo prelievo, e ha confermato la prescrizione ordinaria decennale per il diritto al rimborso.
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