Un imputato ha presentato ricorso contro una sentenza di patteggiamento, lamentando vizi di motivazione. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che, a seguito della riforma del 2017, il ricorso patteggiamento è consentito solo per i motivi tassativamente elencati dall'art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, escludendo censure generiche sulla motivazione.
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