L'Agenzia delle Entrate ha emesso un avviso di accertamento nei confronti di una società, contestando l'indebita deduzione di costi derivanti da un contratto di prestito titoli. Per superare i termini ordinari di decadenza, l'ufficio ha applicato il raddoppio dei termini di accertamento, ipotizzando il reato di dichiarazione fraudolenta. I giudici di merito hanno annullato l'atto, ritenendo che il Fisco non avesse provato la sussistenza del reato né allegato la denuncia penale. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che per il raddoppio dei termini di accertamento il giudice tributario deve solo verificare l'astratta sussistenza dell'obbligo di denuncia penale al momento dell'accertamento (prognosi postuma), senza dover accertare l'effettiva commissione del reato. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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