L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione che dichiarava la decadenza della pretesa tributaria per IRPEF 1991 e 1992 nei confronti di un contribuente colpito dal sisma in Sicilia del 1990. L'amministrazione sosteneva che la sospensione dei termini operasse automaticamente, estendendo i tempi per la notifica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la sospensione legata al sisma non è automatica ma facoltativa, richiedendo una specifica domanda del contribuente. Di conseguenza, in mancanza di prova di tale richiesta, si applicano i termini ordinari. La Corte ha confermato la decadenza della cartella di pagamento, condannando l'amministrazione al pagamento delle spese processuali.
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