Uno studio professionale ha contestato tre richieste di pagamento contributivo notificate dall'ente di previdenza mediante raccomandata postale. Il debitore ha sostenuto l'inesistenza della notifica senza relata formale e l'illegittimità dell'aggio di riscossione applicato. Il Tribunale ha qualificato l'azione come opposizione agli atti esecutivi, respingendola sia per tardività sia nel merito. Invece di ricorrere direttamente in Cassazione, il debitore ha promosso appello. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze formali per la violazione delle regole processuali e infondate le contestazioni sull'aggio. Con tale pronuncia sull'opposizione ad avviso di addebito, i giudici hanno confermato la piena validità della notifica postale diretta e la legittimità dei compensi di riscossione, respingendo integralmente il ricorso del datore di lavoro.
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