Un cittadino ha proposto opposizione contestando una cartella di pagamento mai notificata, scoperta solo dopo aver richiesto un estratto di ruolo. Il ricorrente ha eccepito la prescrizione del debito relativo a sanzioni amministrative. I giudici di merito hanno respinto la domanda per tardività. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità dell'azione. I giudici di legittimità hanno applicato la normativa sopravvenuta che vieta l'impugnazione estratto di ruolo, salvo specifiche eccezioni di danno grave e attuale come la perdita di benefici o l'esclusione da gare pubbliche. Poiché il debitore non ha dimostrato alcun pregiudizio concreto derivante dall'iscrizione a ruolo, la Suprema Corte ha dichiarato la carenza assoluta di interesse ad agire, rendendo definitiva l'impossibilità di contestare il debito tramite la semplice visura del documento.
Continua »