L'Amministrazione finanziaria contestava a una società ricavi non dichiarati ed emissione di fatture false, ricostruendo induttivamente le imposte dovute. I militari della Guardia di Finanza eseguivano un accesso domiciliare per verifica fiscale nella sede legale, coincidente con la casa del rappresentante legale. I giudici d'appello annullavano l'accertamento, ritenendo il verbale inutilizzabile per difetto di prova di un'autorizzazione del magistrato motivata su gravi indizi di frode. L'Agenzia ricorreva in Cassazione, sostenendo che per i locali a uso promiscuo la legge non impone l'indicazione di gravi indizi. Nelle more, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha sanzionato l'Italia, stabilendo che le autorizzazioni della procura prive di motivazione violano la tutela del domicilio. La Cassazione ha quindi sospeso la causa, ordinando alle parti di depositare osservazioni sull'impatto della pronuncia europea prima della decisione finale.
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