Un fondo di investimento tedesco ha ricevuto dividendi da società italiane nel 2003, soggetti a una ritenuta del 15%. Ha chiesto il rimborso, sostenendo una discriminazione fiscale dividendi rispetto ai fondi italiani, che beneficiavano di un trattamento più favorevole (esenzione o aliquota del 12,5%). La Cassazione ha accolto il ricorso, affermando che la normativa italiana violava il principio di libera circolazione dei capitali (Art. 63 TFUE). La Corte ha stabilito che anche ai dividendi percepiti dal fondo tedesco si doveva applicare l'esenzione prevista per gli organismi italiani, cassando la sentenza precedente e disponendo il rimborso integrale.
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