L'Ente Comunale ha emesso avvisi di accertamento tributario verso Il Contribuente per omesso versamento della tassa municipale su un fondo qualificato come fabbricabile dal piano urbanistico. Il Contribuente ha contestato la pretesa, sostenendo che un vincolo idrogeologico grave rendeva il suolo del tutto inedificabile nei fatti. I giudici tributari regionali hanno annullato l'accertamento, escludendo l'area dal tributo per inedificabilità di fatto. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente Comunale. La Corte ha stabilito che la presenza di un vincolo di protezione ambientale o idraulica non cancella automaticamente l'obbligo di pagare l'IMU su terreno edificabile. Il vincolo incide soltanto sul valore commerciale del bene, riducendo l'imposta, tranne se azzera integralmente e in via assoluta ogni possibilità costruttiva, fatto che i giudici di merito devono verificare rigorosamente.
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