La Corte di Cassazione si è pronunciata sul caso di una società accusata di aver simulato vendite di auto all'estero. A causa della mancanza di prove documentali, come i modelli Intrastat e le prove di trasporto, le transazioni sono state riqualificate come vendite interne e soggette a IVA. La Corte ha rigettato il ricorso della società, sottolineando che l'onere di provare la natura intracomunitaria delle operazioni grava sul contribuente e che il contraddittorio preventivo era stato di fatto garantito durante la verifica fiscale. La sentenza ribadisce l'inammissibilità in Cassazione di una nuova valutazione dei fatti già esaminati nei gradi di merito, specialmente in caso di "doppia conforme", consolidando i principi sulle operazioni soggettivamente inesistenti.
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