Una società contribuente ha impugnato alcune cartelle esattoriali e un atto di pignoramento, lamentando vizi di notifica e l'intervenuta prescrizione del debito. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sul mancato rispetto del **principio di autosufficienza del ricorso**: la società non ha esposto i motivi in modo chiaro, specifico e completo, impedendo alla Corte di valutare le censure senza dover cercare informazioni in altri documenti. La sconfitta è avvenuta non nel merito della pretesa fiscale, ma per un vizio di forma nella presentazione del ricorso, confermando la decisione a favore dell'Agente della Riscossione.
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