Un professionista ha impugnato una cartella di pagamento IRAP relativa a uno studio associato, contestando l'esistenza di un'autonoma organizzazione. Dopo una sentenza d'appello sfavorevole, il contribuente ha presentato ricorso in Cassazione. Tuttavia, durante il giudizio, ha aderito alla Rottamazione quater, rinunciando formalmente al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio, stabilendo che in caso di rinuncia per definizione agevolata non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
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