Un cittadino straniero si è visto negare la protezione umanitaria e ha fatto ricorso alla Corte di Cassazione. Tuttavia, il suo ricorso è stato dichiarato inammissibile. La legge, in questi casi specifici, richiede una rigorosa formalità: l'avvocato deve certificare esplicitamente che la data della procura è successiva alla comunicazione del provvedimento da impugnare. Nel caso di specie, l'avvocato si era limitato ad autenticare la firma del cliente. La Cassazione ha ribadito che questa semplice autentica non basta, confermando la necessità della specifica certificazione data procura. L'appello è stato quindi respinto per un vizio di forma, senza che i giudici potessero esaminare il merito della richiesta di protezione.
Continua »