Una società propone un ricorso per revocazione contro la decisione della Corte di Cassazione che aveva confermato la sua dichiarazione di fallimento. La ricorrente lamenta un errore di fatto dei giudici di legittimità, colpevoli di aver ignorato le prove circa l'effettiva sede operativa dell'impresa, situata in Emilia e non a Roma, dove vi era solo una sede legale virtuale. La Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso. I giudici chiariscono che l'errore revocatorio deve riguardare esclusivamente una svista materiale su atti interni al giudizio di legittimità, e non la valutazione delle prove o del merito della vicenda, già preclusa nei precedenti gradi. Di conseguenza, la dichiarazione di fallimento resta confermata e la società viene condannata al pagamento del doppio del contributo unificato.
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