Una professionista sanitaria, sospesa per tre mesi a seguito di un procedimento disciplinare, ha impugnato la decisione sostenendo la nullità della notifica dell'avviso di convocazione. La notifica, fallita presso la residenza anagrafica, era stata perfezionata presso il luogo di lavoro. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la validità della notifica al professionista presso il luogo di lavoro quando la reperibilità presso la residenza è impossibile, chiarendo la distinzione tra le procedure di notifica agli irreperibili.
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