Il Tribunale condannava il legale rappresentante di una società di trasporti per l'omessa redazione del documento di valutazione dei rischi. L'imputata ricorreva per Cassazione lamentando vizi nella notifica dell'atto di oblazione e l'ingiustificato diniego dell'esimente prevista dalla legge. La Suprema Corte ha respinto i motivi legati alla notifica, confermando la responsabilità penale, ma ha accolto il ricorso sul tema della particolare tenuità del fatto. I giudici di merito hanno infatti trascurato la condotta successiva dell'imputata, la quale aveva adempiuto a tutte le prescrizioni imposte dagli ispettori e versato la sanzione pecuniaria prevista. La sentenza impugnata è stata quindi annullata con rinvio limitatamente alla valutazione della causa di non punibilità.
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