Il Fisco ha impugnato la decisione che ordinava l'integrale pagamento delle imposte versate in eccedenza da un contribuente per il sisma del 1990, superando i limiti di spesa previsti dalla legge. L'Amministrazione finanziaria aveva infatti corrisposto solo il 50 per cento dell'importo a causa della carenza di fondi stanziati. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, chiarendo che nel giudizio di ottemperanza tributario i limiti di spesa non cancellano il credito accertato con sentenza definitiva, ma ne disciplinano solo l'attuazione contabile. Di conseguenza, il giudice dell'esecuzione non può ignorare i tetti di spesa, ma deve accertare la capienza dei fondi e applicare gli strumenti di contabilità pubblica, come l'ordine di pagamento in conto sospeso tramite commissario ad acta.
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