Un lavoratore dipendente residente nelle zone della Sicilia colpite dal terremoto del 1990 ha presentato istanza per il rimborso IRPEF sisma 1990, chiedendo la restituzione del 90% delle imposte trattenute in busta paga tra il 1990 e il 1992. L'Amministrazione finanziaria ha opposto il proprio rifiuto tacito, sostenendo che solo il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, avesse il diritto di chiedere il rimborso. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, stabilendo che anche il singolo lavoratore possiede una diretta legittimazione ad agire per la restituzione delle somme trattenute. L'Agenzia delle Entrate è stata interamente soccombente e condannata al pagamento delle spese legali.
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