L'Insegnante, assunta a tempo indeterminato in una scuola d'infanzia comunale dopo vari contratti a termine, ha agito per ottenere il pieno conteggio dell'anzianità di servizio pre-ruolo. La lavoratrice richiedeva i relativi aumenti stipendiali, invocando il CCNL del comparto Scuola e i principi di parità europei. La Corte d'Appello le dava ragione, accertando il diritto alle progressioni economiche. La Corte di Cassazione ribalta la pronuncia e accoglie il ricorso del Comune. I giudici stabiliscono che alle scuole dell'infanzia comunali non si applica il contratto della scuola statale, ma il CCNL del Comparto Regioni ed Enti Locali. Questo contratto non attribuisce scatti automatici di stipendio per la sola anzianità maturata, ma prevede progressioni economiche basate sul merito e su valutazioni selettive. Il ricorso del Comune viene dunque accolto e la sentenza cassata con rinvio.
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