Una società correntista ha citato in giudizio un istituto di credito chiedendo la rideterminazione del saldo e la condanna per la ripetizione dell'indebito bancario relativo a interessi ultralegali, commissioni indebite e usura, su un conto chiuso nel 2010. La banca ha eccepito la prescrizione decennale. Nel 2015 la società aveva avviato una mediazione citando esclusivamente l'usura bancaria, notificando poi la citazione in tribunale solo nel 2023. La Corte d'Appello ha respinto l'impugnazione della correntista e ha confermato la decisione di primo grado. L'effetto interruttivo della mediazione opera solo per il diritto specificamente reclamato, lasciando prescritte le altre voci di spesa e anatocismo. Inoltre, l'accusa di usura è stata rigettata per genericità probatoria ed errata applicazione delle formule della Banca d'Italia. La banca vince interamente la causa.
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