Tre soggetti sono stati condannati per il reato di truffa in concorso per aver venduto un macchinario da cantiere senza averne la reale disponibilità, inducendo le vittime a versare ventimila euro. Due imputati hanno sostenuto di aver svolto solo una semplice attività di mediazione senza malafede, mentre una terza imputata ha eccepito l'avvenuta prescrizione del reato, contestando l'applicazione della sospensione dei termini legata all'emergenza Covid-19. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno confermato la responsabilità dei mediatori e chiarito che la sospensione di sessantatré giorni dovuta alla pandemia era pienamente applicabile, avendo determinato il rinvio di un'udienza. Di conseguenza, la prescrizione non era maturata prima della sentenza d'appello. Gli imputati sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e della Cassa delle Ammende.
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