La Corte di Cassazione affronta un caso cruciale sul deposito telematico atti penali. Un imputato lamentava la mancata valutazione di conclusioni difensive inviate via PEC. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo un principio fondamentale: la semplice ricevuta di consegna della PEC non è sufficiente a provare l'avvenuto deposito di un atto. L'unica prova valida è l'"attestazione di deposito" rilasciata dalla cancelleria del tribunale. In assenza di tale attestazione, l'atto si considera come mai depositato. Di conseguenza, l'imputato ha perso il ricorso ed è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione.
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