La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione a carico di un amministratore di fatto. Il ricorrente aveva contestato la validità del processo d'appello, svoltosi durante l'emergenza pandemica, lamentando il mancato avvertimento circa lo svolgimento del rito camerale non partecipato. Inoltre, la difesa sosteneva che la responsabilità del dissesto dovesse ricadere esclusivamente sull'amministratore di diritto. Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, stabilendo che l'omesso avvertimento procedurale non costituisce nullità e che i motivi d'impugnazione erano troppo generici. La sentenza ribadisce che chi gestisce concretamente l'impresa risponde dei reati fallimentari al pari dei titolari formali, condannando il ricorrente anche al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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