Una società concessionaria di auto impugnava un avviso di accertamento relativo a imposte IRES, IRAP e IVA per l'anno 2004. Il fisco contestava la deducibilità dei costi sostenuti per la ristrutturazione e l'ampliamento di un immobile preso in locazione. Durante il giudizio in Cassazione, promosso dall'Agenzia delle Entrate, la società ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi del Decreto Legge n. 119 del 2018, provvedendo al pagamento integrale di quanto dovuto. L'amministrazione finanziaria ha confermato la regolarità della procedura. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere, lasciando le spese a carico di chi le ha anticipate.
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