Una contribuente vinceva una causa contro un ente regionale ma il giudice d'appello, pur accogliendo la sua richiesta sulle spese del primo grado, ometteva di pronunciarsi sulle spese del giudizio d'appello. La Cassazione ha accolto il ricorso, chiarendo che l'omessa pronuncia sulle spese costituisce una violazione di legge, poiché il giudice ha sempre l'obbligo di decidere sulla loro attribuzione, indipendentemente dalla mancata costituzione della parte avversaria.
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