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Art. 98 Codice di Procedura Civile — Anno 2024

Altri anni per Art. 98 Codice di Procedura Civile

Omessa pronuncia spese legali: Cassazione decide
La Corte di Cassazione interviene su un caso di omessa pronuncia spese legali. A seguito di una causa per danni da lavori condominiali, la Corte d'Appello aveva rigettato le impugnazioni ma omesso di liquidare le spese legali in favore dei proprietari vittoriosi. La Cassazione ha accolto il loro ricorso, cassato la sentenza limitatamente a questo punto e, decidendo nel merito, ha condannato le parti soccombenti al pagamento delle spese, riaffermando che la statuizione sulle spese è un dovere del giudice.
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Spese lite appello: la Cassazione chiarisce il principio
Un imprenditore del settore carrozzeria ha impugnato un avviso di accertamento basato sugli studi di settore. Dopo la sconfitta nei primi due gradi di giudizio, ha fatto ricorso in Cassazione. La Corte Suprema ha rigettato il ricorso, cogliendo l'occasione per enunciare un importante principio di diritto sulle spese lite appello. Ha stabilito che il principio della soccombenza va applicato unitariamente all'esito finale della lite, includendo implicitamente le spese del primo grado nella richiesta di condanna in appello.
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Omessa pronuncia spese legali: la Cassazione decide
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4850/2024, ha cassato una sentenza della Corte d'Appello per omessa pronuncia sulle spese legali del primo grado di giudizio. Il caso riguardava una richiesta di risarcimento per danni causati da una costruzione vicina. La Suprema Corte ha ribadito che il giudice ha l'obbligo di decidere su tutte le domande, incluse le spese, pena la violazione del diritto a una tutela giurisdizionale completa.
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Prescrizione indebito pensionistico: la Cassazione
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 3523/2024, ha stabilito un principio fondamentale sulla prescrizione dell'indebito pensionistico. Il caso riguardava la richiesta di restituzione di una pensione di anzianità percepita in violazione del divieto di cumulo con redditi da lavoro autonomo. La Corte ha chiarito che il termine di prescrizione per l'azione di recupero dell'ente previdenziale decorre dal momento in cui il pagamento indebito è stato effettuato, e non dalla data successiva in cui il pensionato presenta la dichiarazione dei redditi. La sentenza della Corte d'Appello, che posticipava l'inizio della prescrizione, è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.
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