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Art. 98 Codice di Procedura Civile — Anno 2025

Altri anni per Art. 98 Codice di Procedura Civile

Ripetizione di indebito: non è una domanda nuova
Una società creditrice chiedeva la restituzione di acconti versati per un contratto preliminare, dopo la risoluzione dello stesso e il fallimento della controparte. La Corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta di ripetizione di indebito non costituisce una domanda nuova, ma è una conseguenza diretta della risoluzione del contratto. Il tribunale di merito aveva erroneamente dichiarato inammissibile la domanda, interpretandola come una modifica dell'azione legale originaria. La Suprema Corte ha cassato la decisione, affermando che la domanda di restituzione si fonda sulla sopravvenuta assenza di causa dei pagamenti e doveva essere esaminata nel merito.
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Omessa pronuncia spese: la Cassazione fa chiarezza
Una contribuente vinceva una causa contro un ente regionale ma il giudice d'appello, pur accogliendo la sua richiesta sulle spese del primo grado, ometteva di pronunciarsi sulle spese del giudizio d'appello. La Cassazione ha accolto il ricorso, chiarendo che l'omessa pronuncia sulle spese costituisce una violazione di legge, poiché il giudice ha sempre l'obbligo di decidere sulla loro attribuzione, indipendentemente dalla mancata costituzione della parte avversaria.
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