Una società creditrice chiedeva la restituzione di acconti versati per un contratto preliminare, dopo la risoluzione dello stesso e il fallimento della controparte. La Corte di Cassazione ha stabilito che la richiesta di ripetizione di indebito non costituisce una domanda nuova, ma è una conseguenza diretta della risoluzione del contratto. Il tribunale di merito aveva erroneamente dichiarato inammissibile la domanda, interpretandola come una modifica dell'azione legale originaria. La Suprema Corte ha cassato la decisione, affermando che la domanda di restituzione si fonda sulla sopravvenuta assenza di causa dei pagamenti e doveva essere esaminata nel merito.
Continua »