Un Promittente Venditore si era impegnato a vendere il 50% dell'usufrutto di un villino a un Acquirente. Successivamente, il Promittente Venditore ha ceduto la nuda proprietà dell'immobile alla figlia, riservandosi l'usufrutto vitalizio su una quota diversa. L'Acquirente ha chiesto l'esecuzione specifica del contratto preliminare. La Corte d'Appello aveva accolto la domanda, ma la Cassazione ha cassato la sentenza. La Suprema Corte ha stabilito che l'esecuzione specifica del contratto preliminare non è possibile quando l'oggetto del diritto, come l'usufrutto, subisce modifiche radicali che alterano l'assetto di interessi originariamente pattuito, rendendo impossibile riprodurre il medesimo accordo.
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