L'ex amministratore e la garante di una società di costruzioni fallita hanno citato in giudizio un istituto di credito per risarcimento danni, attribuendo il fallimento alla revoca arbitraria di affidamenti. Dopo la reiezione in primo e secondo grado, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda sul mancato rispetto del principio di autosufficienza: i ricorrenti non hanno specificato adeguatamente nel loro atto i motivi di doglianza e le allegazioni dei gradi precedenti, rendendo impossibile per la Corte valutare il merito delle censure senza consultare l'intero fascicolo processuale. Un ricorso inammissibile, quindi, per vizi procedurali.
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