La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 26199/2024, ha chiarito i limiti all'utilizzo dei contratti a termine stagionali da parte di un ente pubblico agricolo. La Corte ha stabilito che la nozione di "stagionalità" deve essere interpretata in modo rigoroso, escludendo le attività che rispondono a esigenze operative permanenti. È stato ribadito che l'onere di provare la natura esclusivamente stagionale delle mansioni svolte dal lavoratore grava sul datore di lavoro. La sentenza di appello, che aveva dato ragione all'ente, è stata cassata con rinvio.
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