Una lavoratrice, licenziata per presunta divulgazione di dati aziendali, ricorre in Cassazione per far riconoscere la natura ritorsiva del recesso. La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile, confermando le decisioni dei giudici di merito che, pur riconoscendo l'illegittimità del licenziamento per mancanza di prova del fatto contestato, avevano escluso la sussistenza di un intento punitivo unico e determinante da parte del datore di lavoro, elemento necessario per qualificare il licenziamento ritorsivo.
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