Una società sportiva fallisce dopo aver costruito un impianto su un terreno comunale e aver concesso un'ipoteca a una banca. Il Comune sostiene che il fallimento estingua sia la concessione che la garanzia. La Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale: l'ipoteca su diritto di superficie non si cancella a causa del fallimento del debitore. La garanzia si estingue solo per la sua causa naturale, ovvero la scadenza del termine del diritto di superficie stesso. Inoltre, il fallimento non scioglie automaticamente la concessione, che viene solo sospesa. La Società Creditrice e il Fallimento vincono la causa, vedendo tutelati i loro diritti.
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