In una controversia per la definizione di confini, un proprietario conveniva in giudizio il vicino, il quale rispondeva con una domanda riconvenzionale di usucapione. Il tribunale rigettava sia la domanda principale (per difetto di titolarità dell'attore) sia quella riconvenzionale. La Corte di Cassazione ha confermato che tale esito configura una soccombenza reciproca, legittimando la compensazione delle spese legali tra le parti, poiché entrambe hanno visto respinte le proprie istanze.
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