Il Proprietario del Terreno ha citato in giudizio La Confinante lamentando uno sconfinamento edilizio sul proprio fondo e il mancato rispetto delle distanze legali. La Confinante si è difesa sostenendo di aver ricevuto un consenso verbale e ha chiesto l'acquisto del suolo per accessione invertita. La Corte d'Appello, rivalutando le prove, ha ritenuto inattendibile il testimone chiave (il costruttore dell'opera) e ha condannato La Confinante alla demolizione della porzione abusiva. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Confinante, confermando che la valutazione sull'attendibilità dei testimoni spetta esclusivamente al giudice di merito e non può essere riesaminata in sede di legittimità. Di conseguenza, La Confinante perde definitivamente la causa e deve demolire l'opera, oltre a pagare le spese legali.
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