Una donna ha chiesto la revocazione della confisca disposta su un terreno e su un fabbricato. La misura di prevenzione era scattata originariamente a carico di un soggetto indiziato, ritenendo la donna una mera intestataria fittizia del bene. L'istante ha sostenuto di possedere una prova nuova, individuata in una perizia redatta durante un giudizio civile che quantificava il valore locativo dell'edificio e ne descriveva i passaggi formali di acquisto e costruzione. Il Tribunale prima e la Corte di Cassazione poi hanno dichiarato inammissibile l'istanza. La perizia civile non possiede carattere decisivo, poiché non smentisce la fittizietà dell'intestazione né la provenienza illecita delle risorse impiegate per edificare l'immobile confiscato.
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