Una contribuente ha impugnato delle cartelle esattoriali sostenendo la prescrizione quinquennale del debito. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando il suo orientamento consolidato: la prescrizione crediti erariali segue il termine ordinario di dieci anni, poiché il debito d'imposta non costituisce una prestazione periodica. I motivi relativi a vizi di notifica sono stati giudicati inammissibili.
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