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Art. 91 Codice Civile — Sezione Lavoro Civile

Altri anni per Art. 91 Codice Civile

Abuso contratti a termine: risarcimento docenti
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10455/2024, ha stabilito un importante principio in materia di abuso contratti a termine nel settore scolastico. La Suprema Corte ha chiarito che la disciplina speciale per i docenti di religione impedisce l'applicazione delle sanatorie previste dalla legge sulla 'Buona Scuola' (L. 107/2015). Di conseguenza, la reiterazione illegittima di contratti a tempo determinato dà sempre diritto al risarcimento del danno, anche qualora il docente venga successivamente assunto a tempo indeterminato tramite concorso. La sentenza della Corte d'Appello, che aveva negato il risarcimento, è stata annullata con rinvio.
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Assegno ad personam: cosa include dopo il trasferimento
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20955/2024, ha chiarito la composizione dell'assegno ad personam per i dipendenti pubblici trasferiti da una società statale a un Ministero. La Corte ha stabilito che le indennità di funzione, di rischio e il premio di produzione, se corrisposti con continuità, devono essere inclusi nell'assegno per garantire la parità di trattamento economico. Ha invece escluso il controvalore della polizza sanitaria, poiché la sua funzione è sostituita dal sistema assistenziale dell'ente di destinazione. La decisione si fonda sul principio della continuità sostanziale della retribuzione, prevalendo sulla classificazione formale delle singole voci.
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Sanzione disciplinare docente: chi è competente?
Un docente ha impugnato una sanzione disciplinare di sospensione di due giorni irrogata dal dirigente scolastico, sostenendone l'incompetenza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, stabilendo un principio fondamentale: per una sanzione disciplinare docente, la competenza a procedere non si valuta sulla base della sanzione concretamente inflitta, ma sulla base della sanzione massima prevista dalla legge per quella tipologia di infrazione. Poiché per i docenti la sospensione può arrivare fino a un mese, la competenza spetta all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) e non al dirigente scolastico.
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