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Art. 900 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 900 Codice Civile

Servitù di veduta e distanze: l’affaccio scomodo blocca la tutela
Due comproprietari citano in giudizio i vicini di casa lamentando scavi pericolosi e la costruzione di un solaio a distanza illegittima rispetto a un'apertura della propria abitazione. I giudici di merito ordinano la demolizione parziale dell'opera, equiparando l'apertura a una parete finestrata soggetta alla fascia di rispetto di dieci metri. I costruttori impugnano la decisione dinanzi alla Suprema Corte, sostenendo che l'apertura non rispetti i requisiti della veduta. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla la sentenza d'appello: per qualificare un'apertura come servitù di veduta e imporre le distanze legali, l'affaccio deve risultare agevole per una persona comune. Un davanzale profondo 65 centimetri, che costringe a una postura innaturale o disagevole per sporgere il capo, esclude la tutela tipica della veduta.
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Servitù di veduta: il ribasso della finestra cambia la luce
Due vicini confinanti hanno avviato una contesa per presunte violazioni sulle distanze legali. Il primo proprietario contestava la costruzione di abbaini sul tetto limitrofo. Il secondo proprietario lamentava l'apertura abusiva di nuove finestre dopo la sopraelevazione dell'edificio adiacente. I giudici di merito hanno ordinato la demolizione degli abbaini e hanno negato l'aggravamento della servitù per le finestre ristrutturate. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del vicino danneggiato: una vecchia apertura per il bagno posta a due metri dal pavimento fungeva da semplice luce. Il suo abbassamento a un metro e sessanta durante i lavori ha creato una nuova servitù di veduta vietata, poiché consente l'affaccio diretto. La Suprema Corte ha cassato la decisione rimettendo gli atti al giudice d'appello.
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Distanze legali tra edifici: demolizione evitata col Salva-Casa
Il proprietario di un immobile ha demolito e ricostruito due manufatti modificandone la sagoma. Il vicino ha fatto causa lamentando la violazione delle distanze legali tra edifici, chiedendo l'arretramento della nuova costruzione a dieci metri poiché la parete presentava delle aperture considerate vedute. La Corte d'Appello ha accolto la domanda del vicino. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del costruttore, stabilendo che i giudici di merito devono applicare le nuove norme di semplificazione edilizia più favorevoli, che consentono di mantenere le distanze preesistenti in caso di ricostruzione sulla stessa area di sedime. Inoltre, la Cassazione ha chiarito che non basta la presenza di semplici aperture per definire una parete come finestrata, ma occorre verificare in concreto se esse consentano un affaccio comodo e sicuro sul fondo del vicino.
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Diritto di veduta e grata sul terrazzo: decide la Cassazione
I Proprietari del Terrazzo chiedono la demolizione della sopraelevazione realizzata dalla Vicina, ritenendola lesiva del loro diritto di veduta. La Vicina si difende sostenendo che la presenza di una grata in ferro sul parapetto del terrazzo, installata anni prima, impedisse l'affaccio e quindi escludesse l'esistenza di una vera e propria veduta acquisita per usucapione. La Corte d'Appello dà ragione alla Vicina. La Corte di Cassazione, tuttavia, accoglie il ricorso dei Proprietari del Terrazzo: la sola presenza di una grata non trasforma automaticamente una veduta in una semplice luce. È necessario verificare in concreto se l'ampiezza delle maglie della grata consenta comunque l'affaccio e la visione laterale e obliqua. La causa viene quindi rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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Chiusura finestra condominiale: quando la veranda è illegittima
Una società immobiliare ha trasformato il proprio terrazzo privato in una veranda chiusa, inglobando di fatto una finestra condominiale che garantiva luce e aria al vano scale dell'edificio. Il Condominio ha agito in giudizio per ottenere il ripristino dello stato dei luoghi. La Corte di Cassazione ha confermato la condanna alla rimozione della struttura, stabilendo che la chiusura finestra condominiale viola i limiti dell'uso della cosa comune previsti dall'art. 1102 c.c. Anche se l'opera è realizzata su una proprietà esclusiva, essa non può pregiudicare le utilità comuni come l'illuminazione e l'aerazione naturale delle scale, specialmente se l'intervento avviene senza autorizzazione assembleare e sottrae benefici essenziali alla collettività dei condomini.
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