La Corte di Cassazione rigetta il ricorso di un imputato, confermando che anche una presenza silente durante una richiesta estorsiva può integrare il concorso in estorsione. La sentenza chiarisce che tale condotta, se valutata come adesione all'azione criminale, funge da rinforzo per l'esecutore materiale e intimidazione per la vittima. Vengono inoltre respinte le eccezioni sulla mancata registrazione della testimonianza della vittima e confermata l'aggravante del metodo mafioso.
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