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Art. 90 Codice Penale — Sezione Sesta Penale

Altri anni per Art. 90 Codice Penale

Strappare atti al notificatore è resistenza a pubblico ufficiale
Un cittadino è stato condannato al risarcimento dei danni per il reato di resistenza a pubblico ufficiale dopo aver strappato di mano gli atti a un messo notificatore, colpendolo al volto con gli stessi. Nonostante la prescrizione del reato sia maturata prima della sentenza d'appello, la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità civile dell'imputato. I giudici hanno chiarito che la violenza finalizzata a opporsi all'atto configura il reato, anche se la notifica si considera comunque perfezionata per legge. Inoltre, gli stati emotivi o d'ira non escludono la colpevolezza, e le dichiarazioni della vittima, se coerenti, sono sufficienti per fondare la condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Il ricorso dell'imputato è stato rigettato.
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Istigazione alla corruzione: quando l’offerta è reato
La Corte di Cassazione, con la sentenza 47777/2023, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un uomo condannato per resistenza e istigazione alla corruzione. La Corte ha stabilito che l'offerta di una somma di denaro, anche se modesta, a un pubblico ufficiale è sufficiente a configurare il reato se l'offerta è seria e idonea a turbare psicologicamente il funzionario, indipendentemente dallo stato di alterazione dell'offerente o dal fatto che l'offerta preceda di poco l'arresto formale.
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Stati emotivi e reato: la Cassazione fa chiarezza
Un padre, accusato di abuso dei mezzi di correzione per aver aggredito fisicamente il figlio, era stato assolto in appello perché la sua azione era stata ritenuta una reazione istintiva dettata dall'ansia. La Corte di Cassazione ha annullato tale assoluzione, ribadendo un principio fondamentale: gli stati emotivi non escludono il dolo e la responsabilità penale, salvo che non si inseriscano in un quadro di vera e propria infermità mentale. La Corte ha quindi rinviato il caso per un nuovo giudizio.
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