Un uomo, assolto in primo e secondo grado per minacce nei confronti di un istruttore di guida, vede la sua sentenza annullata dalla Corte di Cassazione ai soli fini civili. La Corte ha stabilito che per il reato di minaccia è sufficiente che la condotta sia potenzialmente intimidatoria, a prescindere dal reale stato di paura della vittima o dalla rabbia dell'aggressore. La reazione della vittima, che si era rifugiata in auto, dimostrava l'idoneità della minaccia a incutere timore.
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