Un cittadino ha impugnato il provvedimento con cui l'Amministrazione Pubblica ha disposto il diniego rilascio patente di categoria B per mancanza dei requisiti morali, a causa di una precedente misura alternativa alla detenzione. Dopo un conflitto tra giudice ordinario e amministrativo, le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che la competenza spetta al giudice ordinario (Tribunale). Il diritto di guidare è infatti un diritto soggettivo collegato alla libertà di circolazione. La verifica dei requisiti morali da parte dell'amministrazione è un'attività puramente vincolata dalla legge, priva di discrezionalità. Di conseguenza, il cittadino che subisce il diniego può difendere il proprio diritto davanti al Tribunale civile ordinario.
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