Un erede ha impugnato un pignoramento fiscale sostenendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento originarie. La Commissione Tributaria Regionale aveva declinato la propria giurisdizione a favore del giudice ordinario. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale decisione, affermando la giurisdizione del giudice tributario. Secondo la Corte, quando l'atto esecutivo è il primo atto con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa fiscale, l'impugnazione riguarda il diritto a procedere alla riscossione, materia di competenza delle corti tributarie.
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