Una nota azienda di gioielli si è opposta alla richiesta di un colosso del lusso di dichiarare la nullità del suo marchio di forma, registrato per una celebre maglia di catena. La Corte di Cassazione ha analizzato la vicenda non dal punto di vista del valore estetico del gioiello, ma sotto il profilo strettamente procedurale. Ha stabilito che la domanda di nullità, presentata dalla società concorrente come una 'contro-domanda' (reconventio reconventionis), era inammissibile. Questo perché la questione era già stata sollevata e non era indispensabile per la difesa. La Corte ha quindi bloccato la richiesta di nullità marchio di forma per un vizio procedurale, sancendo la vittoria dell'azienda di gioielli su questo punto cruciale.
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