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Art. 890 Codice Civile — Anno 2023

Altri anni per Art. 890 Codice Civile

Rinuncia al ricorso: l’accordo sulle distanze che ferma la lite
Una proprietaria confinante ha citato in giudizio un'impresa edile per la violazione delle distanze legali di alcune opere. Dopo alterne decisioni nei primi gradi, con la Corte d'Appello che ordinava demolizioni e arretramenti, l'impresa ha proposto ricorso in Cassazione. Prima dell'udienza, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo amichevole. Di conseguenza, l'impresa ha presentato una formale rinuncia al ricorso, firmata dai difensori di entrambe le parti. La Corte di Cassazione ha preso atto dell'accordo e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia al ricorso, disponendo la compensazione delle spese legali tra le parti ed escludendo l'obbligo di versare il raddoppio del contributo unificato.
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Violazione delle distanze legali: pale eoliche e diritti privati
Due comproprietari di un terreno agricolo hanno citato in giudizio una società privata per l'installazione di due pale eoliche. I proprietari lamentavano l'occupazione abusiva del suolo, l'invasione dello spazio aereo con le pale rotanti e la violazione delle distanze legali. I giudici di merito avevano negato la propria giurisdizione, ritenendo competente il giudice amministrativo poiché l'opera era autorizzata e di pubblica utilità. La Corte di Cassazione ha invece ribaltato la decisione, stabilendo che la controversia spetta al giudice ordinario. Quando si contesta non l'atto amministrativo in sé, ma il comportamento materiale della società che danneggia la proprietà privata confinante, la competenza è del giudice civile. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso, rinviando la causa per decidere sulla violazione delle distanze legali e sul risarcimento dei danni.
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Uso parti comuni condominio: limiti e diritti
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di un condomino che chiedeva la rimozione di una canna fumaria installata sulla facciata da un'attività commerciale. La Corte ha stabilito che tale installazione rientra nel legittimo uso delle parti comuni del condominio, disciplinato dall'art. 1102 c.c., e non costituisce una servitù che richiederebbe l'unanimità. L'uso è consentito a condizione che non alteri la destinazione del bene e non impedisca il pari uso agli altri condomini, respingendo di conseguenza la richiesta di risarcimento danni.
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