Il proprietario di un terreno ha citato in giudizio i vicini lamentando il blocco del deflusso naturale delle acque. I vicini hanno risposto con una domanda riconvenzionale, contestando l'inadeguatezza del pozzetto di scarico del ricorrente e la violazione delle distanze legali tra proprietà. I giudici di merito hanno dato ragione ai vicini, ordinando l'arretramento del pozzetto a un metro dal confine e il risarcimento dei danni. La Cassazione ha rigettato il ricorso principale. Il proprietario ha quindi proposto ricorso per revocazione, sostenendo un errore di fatto del giudice di legittimità. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta, poiché il ricorrente non ha evidenziato un errore percettivo del giudice, ma ha cercato di ottenere un inammissibile terzo giudizio di merito sui fatti già accertati.
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