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Art. 871 Codice Civile — Anno 2026

Altri anni per Art. 871 Codice Civile

Principio di prevenzione: vince il vicino anche se abusivo
Un proprietario chiedeva l'arretramento del fabbricato del vicino, sostenendo di aver costruito per primo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che chi invoca il principio di prevenzione deve dimostrare con precisione di aver iniziato a costruire prima del confinante. Nel caso specifico, le sole opere di scavo e le fondazioni non permettevano di individuare la sagoma del futuro edificio. Inoltre, la Corte ha chiarito che l'eventuale natura abusiva dell'immobile del vicino, sotto il profilo amministrativo, non gli impedisce di pretendere il rispetto delle distanze civili. Di conseguenza, il primo costruttore è stato condannato ad arretrare la propria opera per non aver assolto l'onere probatorio.
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Distanze tra costruzioni: Cassazione e nuove norme
Due società edili, condannate in appello alla demolizione di una parte di un edificio per violazione delle distanze tra costruzioni, hanno presentato ricorso in Cassazione. La Corte ha accolto il ricorso basandosi sull'entrata in vigore di una nuova normativa locale più favorevole, che ha ridotto la distanza minima richiesta dal confine. La sentenza è stata annullata con rinvio alla Corte d'Appello, che dovrà riesaminare il caso alla luce della nuova legge. Sono stati invece respinti gli altri motivi relativi alla legittimità di un garage costruito in aderenza.
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Danno da costruzione abusiva: non è in re ipsa
La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha ribadito un principio fondamentale in materia di diritto immobiliare. In un caso di costruzione abusiva poi demolita, i giudici hanno respinto la richiesta di risarcimento del proprietario confinante, chiarendo che il danno da costruzione abusiva non è mai automatico o presunto ("in re ipsa"). Anche se l'opera illecita viene rimossa, il danneggiato deve fornire la prova specifica di un pregiudizio concreto subito nel periodo in cui la costruzione era presente, come una ridotta fruibilità dell'immobile. La semplice diminuzione temporanea del valore di mercato non è sufficiente, poiché tale danno viene meno con la demolizione.
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