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Art. 871 Codice Civile — Anno 2022

Altri anni per Art. 871 Codice Civile

Distanze minime tra edifici: l’hotel vince sul piano scaduto
La controversia nasce dall'opposizione dei comproprietari di un condominio alla sopraelevazione di un albergo confinante, ritenuta lesiva delle distanze legali. Il Tribunale e la Corte d'Appello ordinano l'arretramento delle coperture a dieci metri. La proprietaria dell'albergo ricorre in Cassazione, sostenendo l'applicabilità di una deroga prevista dal piano particolareggiato comunale per le distanze minime tra edifici. La Suprema Corte accoglie il ricorso, rilevando una grave contraddizione nella sentenza d'appello: i giudici di merito non hanno chiarito se l'area fosse inclusa nel piano urbanistico e se questo contenesse le necessarie specifiche volumetriche. Di conseguenza, la Cassazione annulla la sentenza e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Venezia per un nuovo esame, stabilendo che le regole di allineamento dei piani particolareggiati scaduti possono comunque rimanere in vigore.
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Distanze legali: il vicino perde la causa contro i balconi
Un proprietario ha fatto causa all'impresa costruttrice confinante, sostenendo che il nuovo edificio violasse le distanze legali. Secondo il proprietario, la distanza di 5 metri dal confine doveva essere calcolata dalla punta dei balconi sporgenti e non dal muro della casa. I giudici hanno respinto la richiesta. La Corte di Cassazione ha chiarito che il regolamento edilizio comunale può stabilire regole specifiche per i balconi. Nel caso in questione, il regolamento locale prevedeva una doppia misura: 5 metri per le pareti e 1,50 metri per i balconi. Poiché la costruzione rispettava entrambe le misure, l'edificio è stato dichiarato perfettamente in regola. Di conseguenza, il proprietario che ha avviato la causa ha perso definitivamente e non ha diritto ad alcuna demolizione o risarcimento.
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Distanze legali tra costruzioni: no al confine a zig-zag
I Vicini hanno contestato la costruzione dei Costruttori, edificata in parte sul confine e in parte a soli 1,60 metri da esso, violando il regolamento comunale che imponeva una distanza minima di 5 metri. La Corte d'Appello aveva ritenuto legittima l'opera applicando il principio di prevenzione. La Cassazione ha accolto il ricorso dei Vicini, stabilendo che le distanze legali tra costruzioni non consentono di edificare lungo una linea spezzata, alternando parti sul confine a parti a distanza inferiore a quella regolamentare. La Corte ha inoltre accolto parzialmente il ricorso dei Costruttori sulle infiltrazioni d'acqua, rinviando la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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